IL RETTORE Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, disposizioni sull'ordinamento didattico universitario, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto lo statuto della Libera Universita' Maria SS. Assunta approvato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1760, modificato con decreto direttoriale del 12 marzo 1991 e successive modificazioni; Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28, delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione nonche' sperimentazione didattica e organizzativa; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione nonche' sperimentazione organizzativa e didattica; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 16, primo comma, relativo alle modifiche di statuto; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari; Visto il decreto ministeriale 26 febbraio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 26 aprile 1996, tabella XVI-ter; Viste le delibere degli organi competenti della Libera Universita' Maria SS. Assunta in ordine all'attivazione del diploma universitario per tecnico di laboratorio della formazione; Visto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale del 21 marzo 1997; Riconosciuta la particolare necessita' di apportare la modifica proposta dalle autorita' accademiche, in deroga al termine di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592; Considerato che nelle more dell'approvazione e dell'emanazione del regolamento didattico di Ateneo, le modifiche relative all'ordinamento degli studi dei corsi di diploma universitario, dei corsi di laurea e delle scuole di specializzazione vengono operate su preesistente statuto; Decreta: Lo statuto della Libera Universita' Maria SS. Assunta, approvato e modificato con i decreti sopra indicati, e' ulteriormente modificato come segue: Articolo unico Nel capo III, ordinamento degli studi, all'art. 17 concernente la facolta' di scienze della formazione, e' aggiunto il diploma universitario per tecnico di laboratorio della formazione. Dopo l'art. 29, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, e' inserito l'ordinamento didattico del diploma universitario per tecnico di laboratorio della formazione (tabella XVI-ter): DIPLOMA UNIVERSITARIO PER TECNICO DI LABORATORIO DELLA FORMAZIONE Art. 1. Afferenza e finalita' Il corso di diploma universitario per tecnico di laboratorio della formazione afferisce alla facolta' di scienze della formazione. Il diploma e' finalizzato alla formazione di una figura professionale intermedia per organismi pubblici e privati che svolgono attivita' nei campi della formazione e della cultura, in particolare: a) nelle strutture scolastiche, come tecnico di supporto alla progettazione e allo svolgimento delle attivita' didattiche e delle iniziative per l'aggiornamento degli insegnanti; b) nelle strutture extrascolastiche pubbliche e private (atelier e centri di documentazione e produzione culturale gestiti da enti locali, associazioni, cooperative, biblioteche, centri multimediali, banche di audiovisivi, ludoteche, musei, gallerie e parchi nei quali siano presenti sezioni didattiche); c) nel settore dell'educazione degli adulti, per quanto concerne le attivita' formative di carattere generale e le attivita' finalizzate alla formazione professionale e alla mobilita' professionale.